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20 marzo 2019

5 importanti novità introdotte dalla V Direttiva AML

Ted Datta

Il 9 luglio 2018 è entrata in vigore la quinta direttiva antiriciclaggio (AML5). Lungi dal fornire linee guida completamente nuove, la direttiva è piuttosto un aggiornamento dell’AML4 che mira a tutelare il sistema finanziario incrementando la trasparenza delle attività all’interno dell’UE.

Una delle disposizioni principali della V Direttiva richiede alle società di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva a un Registro centrale dei titolari effettivi, consultabile dalle stesse aziende in tutta l’UE. Gli stati membri hanno tempo fino al 10 gennaio 2020 per adottare i provvedimenti dell’AML5 nella legislazione nazionale.

Oltre a estendere la copertura delle attività ad operazioni con valute virtuali e transazioni elettroniche, gli aggiornamenti introdotti dall’AML5 modificheranno le procedure di ricerca e verifica dei clienti (KYC) e dei fornitori (KYS) per tutte le società nell’UE. Di seguito alcuni dei temi principali della direttiva.

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1) Informazioni sulla titolarità effettiva centralizzate a livello UE e obbligatorie per l’attività di due diligence antiriciclaggio

Secondo la Commissione europea la soglia per l’identificazione dei titolari effettivi è una partecipazione superiore al 25%. Le informazioni raccolte su tali individui devono comprendere almeno:

  • Anno e mese di nascita
  • Paese di residenza
  • Nazionalità
  • Grado di controllo o interesse

Nell’ambito dei processi di due diligence le società in UE dovranno consultare i Registri dei titolari effettivi ogni qual volta intraprendono rapporti commerciali all’interno degli stati membri. Tuttavia, non è ancora chiaro se le informazioni sui titolari effettivi saranno disponibili e centralizzate a livello comunitario entro la scadenza di gennaio 2020.

L’obiettivo è molto ambizioso, soprattutto visti i progressi attuali. Solo tre paesi, infatti, hanno rispettato il termine per la creazione del registro stabilito dall’AML4 e, a febbraio 2019, i Paesi che ancora devono implementarlo erano dodici, tra i quali l’Italia. (tabella)

2) Regolamentazione delle valute virtuali e limitazioni ai pagamenti elettronici

Le nuove disposizioni antiriciclaggio mirano a contrastare anche i pagamenti e le transazioni anonime, compresi quelli che riguardano le cripto valute come Bitcoin. Secondo le modifiche introdotte, le piattaforme di scambio di cripto valute (VCEP) e i gestori di portafogli virtuali (CWP) rientreranno tra i “soggetti obbligati” e dovranno quindi sottostare ai regolamenti UE che richiedono maggiore trasparenza nella comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.

L’AML5 ridurrà anche le soglie delle transazioni effettuate tramite carte prepagate. Il limite di transazioni mensili con prepagate, inizialmente posto a 250€ dall’AML4, scenderà a 150€ come misura per contrastare le transazioni illegali e il finanziamento del terrorismo.

3) Incremento dei poteri alle Unità di Intelligence Finanziaria (UIF)

L’AML5 affida alle UIF la facoltà di richiedere, analizzare o divulgare informazioni finanziarie all’interno dei paesi UE in modo più efficace. Nello specifico le UIF avranno accesso a un registro centralizzato dei conti bancari e a registri dei conti di pagamento creati appositamente, oltre al già citato Registro centralizzato dei titolari effettivi.

4) Nuove disposizioni riguardanti le transazioni con Paesi ad “alto rischio”

La Commissione europea definisce Paesi terzi ad alto rischio le "giurisdizioni il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche". Le direttive AML dell’UE non mirano solo a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma anche a identificare il rischio dei reati finanziari a livello internazionale. I Paesi ad alto rischio inizialmente identificati comprendevano:

  • Afghanistan
  • Bosnia-Herzegovina
  • Repubblica democratica popolare di Corea
  • Guyana
  • Iran
  • Iraq
  • Repubblica democratica popolare del Laos
  • Siria
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Yemen

Paesi aggiunti dalla Commissione con l’AML5:

  • Etiopia
  • Pakistan
  • Sri Lanka
  • Trinidad e Tobago
  • Tunisia

Quando instaurano rapporti commerciali in queste giurisdizioni, le organizzazioni sono tenute ad adottare procedure di adeguata verifica rafforzate, identificare le fonti di finanziamento dei clienti, i loro titolari effettivi e il motivo delle transazioni proposte. Secondo l’AML5, le risorse usate per la ricerca in ambito di adeguata verifica devono essere fornite e aggiornate elettronicamente.

5) Accesso pubblico alle informazioni sui titolari effettivi

L’AML4 dava la facoltà di accedere ai registri dei titolari effettivi a qualsiasi cittadino che dimostrasse un “interesse legittimo”. La direttiva non forniva però una chiara definizione di interesse legittimo, lasciando gli stati membri nell’incertezza su chi e come potesse accedere a tali informazioni. L’AML5 ha rivisto tale disposizione garantendo a qualsiasi soggetto, in linea generale, l’accesso ai registri senza la necessità di dimostrare un interesse legittimo.

Allo stato attuale, solo 11 Paesi hanno implementato dei registri pubblici, o quantomeno definito una data per la loro implementazione (si veda la tabella). Altri stati membri hanno limitato l’accesso ai propri registri, ad esempio alle autorità preposte alle indagini antiriciclaggio. Questa difficoltà ha reso le attività di comunicazione delle informazioni e di indagine più complicate e meno standardizzate tra i paesi membri UE. 

Sono sufficienti i registri dei titolari effettivi per la due diligence antiriciclaggio?

In base all’AML5 le società dovranno condurre le ricerche di due diligence utilizzando le informazioni generiche contenute in un registro pubblico dei titolari effettivi in tutta l’UE. Tuttavia, questi dati saranno limitati dall’effettiva implementazione, da parte di ciascuno stato, dei requisiti di pubblicazione delle informazioni stabiliti dalle linee guida dell’AML5, e copriranno solo informazioni basilari sulle società e chi le detiene.

Perché le fonti di informazioni esterne sono più efficaci:

  • Standardizzazione: anche se tradotto in una lingua comune, il registro di un Paese può contenere informazioni diverse da quelle di un altro.
  • Accuratezza: i registri dei titolari effettivi dipendono interamente dalle informazioni comunicate dalle società e possono quindi presentare dati non aggiornati o inaffidabili
  • Copertura: per rispettare le linee guida dell’AML5, in particolare per quanto riguarda i rapporti con paesi terzi ad alto rischio, le organizzazioni dovranno poter accedere a fonti dati che non coprono solo l’Unione europea, ma anche quei paesi per cui AML4 e AML5 prevedono delle verifiche rafforzate.

I registri dei titolari effettivi, anche quelli già conformi ai requisiti della V Direttiva, potrebbero risultare insufficienti per ottenere dati societari accurati, aggiornati e con una copertura comprensiva. L’accesso ad altre fonti dati può quindi essere fondamentale per le attività di due diligence, on-boarding e compliance.

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Ted Datta, Director of GRC Solutions

Ted helps organisations streamline their due diligence, onboarding and risk management processes. He is a regular contributor to Europe’s leading compliance
and financial crime forums.

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